Ai fini delle imposte sui redditi, agli enti del Terzo Settore - fatta eccezione per l'impresa sociale - si applicano sia le nuove norme contenute nel nuovo Codice (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), sia – purché compatibili - le disposizioni contenute nel Titolo II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917).

A tal fine, si considerano non commerciali gli enti del Terzo Settore che svolgono in via esclusiva o prevalente le “attività di interesse generale”. A prescindere da quanto dispone lo statuto, l'ente del Terzo Settore assume invece – sotto il profilo tributario - la qualifica di ente commerciale quando:
  1. i proventi delle “attività di interesse generale”, svolte in forma di impresa non in conformità a determinati criteri indicati dalle legge;
  2. le attività diverse da quelle di interesse generale (ad eccezione delle attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri delineati da un apposito decreto ministeriale);
  3. nel medesimo periodo d’imposta sono superiori alle entrate derivanti da attività non commerciali.

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