L'Inps ha fornito una "Miniguida" sugli obblighi da rispettare nei confronti dei collaboratori domestici.

Chi sono
Tutti coloro che prestano un'attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (colf, autista, giardiniere, maggiordomo, badante ecc.).

Come si assumono
Il datore di lavoro deve trasmettere on line, con modulo UniLav disponibile sul sito www. lavoro. gov.it, l'assunzione del collaboratore domestico al Centro per l'Impiego del proprio Comune, entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. Sul sito del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale sono disponibili da marzo 2008 moduli, procedure e regole per la trasmissione telematica delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) da parte dei datori di lavoro. Il modulo è valido anche per l'iscrizione a Inps e Inail. In caso di dimissioni volontarie l'obbligo riguarda anche il lavoratore che deve comunicarle utilizzando la procedura sul sito www. lavoro. gov.it. Può anche avvalersi dell'assistenza di Centri per l'impiego, Direzioni Provinciali del lavoro o Uffici comunali. L'obbligo di comunicazione esiste non solo per l'assunzione ma anche in caso di proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.

Se sono comunitari
Se il lavoratore domestico è di nazionalità italiana o proviene da Paesi dell'Unione Europea il datore di lavoro lo può assumere direttamente, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.). Il lavoratore può essere assunto anche se non è iscritto nelle liste di collocamento, ma deve essere in possesso di:
- codice fiscale
- documento di identità
- tessera sanitaria aggiornata e rilasciata dall'ASL
Se è minorenne, oltre ai documenti già indicati, deve presentare:
- il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dall'Ufficiale sanitario dell'ASL di zona dopo visita medica a cura e carico del datore di lavoro;
- la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro o, in alternativa, per i minori ad ore o a mezzo servizio, l'autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.

Se sono extracomunitari
Residenti in Italia
Il datore di lavoro che vuole assumere un lavoratore extracomunitario deve:
- compilare e sottoscrivere, insieme al lavoratore, il Modulo Q per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro. Il modulo è scaricabile dai siti www.lavoro.gov.it e www.interno.it o dal sito dello Sportello Unico dell'Immigrazione della Prefettura di residenza;
- inviare tramite raccomandata a/r allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di residenza l'originale del contratto (mod. Q) con allegata la copia di un proprio documento d'identità;
- consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della ricevuta postale di ritorno, timbrata dallo Sportello Unico.
Sulla ricevuta postale è necessario indicare i dati del lavoratore per cui si è richiesto il nulla osta. Il lavoratore deve avere il permesso di soggiorno e sottoscrivere, insieme al datore di lavoro, il modulo per il contratto di soggiorno per lavoro.

Non residenti in Italia
Ogni anno viene programmato, attraverso il cosiddetto Decreto Flussi, il numero massimo di lavoratori extracomunitari ai quali sarà concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Decreto entra in vigore quando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi si deve attendere la pubblicazione del Decreto Flussi dell'anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro. Il datore di lavoro deve inoltrare la domanda di nulla osta utilizzando la nuova procedura telematica del Ministero dell'Interno, accessibile dal sito www.interno.it. In seguito viene convocato dallo Sportello Unico per la consegna del nullaosta - che ha una validità di 6 mesi - e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello. Il datore di lavoro deve:
- garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore
- dimostrare di possedere, al netto delle ritenute fiscali, un reddito annuo di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore
- assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato
- impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza
- impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Lo Sportello Unico per l'immigrazione trasmette il nulla osta, il contratto di soggiorno e il codice fiscale - richiesto all'Agenzia delle Entrate - alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, che rilascia al lavoratore il visto d'ingresso. Il cittadino extracomunitario deve recarsi, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per firmare sia il contratto di lavoro sia la richiesta di permesso di soggiorno, da spedire alla prefettura con raccomandata postale. La Questura, infine, convocherà il cittadino extracomunitario per la consegna del permesso di soggiorno.

Il contratto
Le condizioni di lavoro devono essere concordate tra il datore di lavoro ed il lavoratore, tenendo conto del Contratto collettivo di categoria, e scritte in una lettera d'assunzione che dovrà indicare:
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- l'eventuale data di cessazione se il contratto è a termine;
- l'eventuale durata del periodo di prova;
- la categoria di inquadramento (i lavoratori sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi normale e super) e l'anzianità di servizio del lavoratore nella categoria;
- la retribuzione pattuita;
- la convivenza o meno con il datore di lavoro;
- le eventuali condizioni del vitto e dell'alloggio;
- gli orari della prestazione di lavoro;
- l'eventuale giorno del riposo settimanale e la mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva (in caso di lavoro dipendente con impegno costante);
- il periodo concordato per il godimento delle ferie annuali;
- la previsione di eventuali spostamenti.

I contributi
In seguito all'iscrizione, l'Inps invia al datore di lavoro un blocchetto di bollettini di conto corrente postale per il versamento dei contributi previdenziali dovuti. Il contributo è legato alla paga effettiva oraria. Gli elementi che compongono la paga oraria sono:
- la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
- il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria;
- la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria.
L'Inps accredita una settimana di contribuzione se l'orario di lavoro è di almeno 24 ore settimanali, altrimenti la legge prevede la riduzione proporzionale del contributo. I contributi si pagano ogni trimestre alle scadenze:
- dal 1° al 10 aprile (primo trimestre)
- dal 1° al 10 luglio (secondo trimestre)
- dal 1° al 10 ottobre (terzo trimestre)
- dal 1° al 10 gennaio (quarto trimestre)
All'indirizzo www.inps.it/lavoratori domestici, nell'apposita sezione del sito dedicata ai lavoratori domestici, si possono trovare strumenti ed esempi per il calcolo dei contributi, della tredicesima, delle ferie, del vitto, dell' alloggio e della liquidazione. Sono inoltre presenti tutte le informazioni per i datori di lavoro e i lavoratori sulla malattia, la maternità e l'infortunio.

Come si paga
I contributi si possono pagare:
- con i bollettini postali spediti dall'Inps. Prima di utilizzare l'ultimo bollettino, è necessario richiederne altri, chiamando il numero gratuito 803164 oppure collegandosi al sito www.inps.it nella sezione richiesta bollettini;
- on-line, dopo essersi registrati al sito di Posteitaliane, collegandosi al sito www.inps.it (Servizi per il cittadino) e utilizzando la procedura Lavoratori domestici. Il pagamento può avvenire con addebito sul conto Banco Posta, utilizzando la carta prepagata Postepay o qualunque altra carta di credito abilitata al circuito internazionale.

Essere in regola conviene a tutti
I lavoratori in regola hanno diritto a:
- Assegno per il nucleo familiare
- Indennità di disoccupazione
- Indennità di maternità
- Indennità antitubercolare
- Cure termali
-Assegno di invalidità
- Pensione di inabilità
- Pensione di anzianità
- Pensione di vecchiaia
- Pensione ai superstiti o di reversibilità
Il datore di lavoro che versa regolarmente all'Inps i contributi per colf o assistenti familiari può usufruire di agevolazioni fiscali:
- per la Colf può dedurre dal proprio reddito i contributi previdenziali, per un importo massimo di 1.549,37 euro l'anno;
- per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno.

Se si pagano i contributi in ritardo
Se il versamento avviene entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, l'Inps applica le sanzioni, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo (attualmente pari al 9,50% in base annua) e per un massimo del 40% sull'importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare.

Se non si pagano i contributi
La legge prevede che il datore di lavoro debba pagare le sanzioni civili al tasso del 30% in base annua, calcolate sull'importo dei contributi evasi con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Tredicesima
I collaboratori domestici hanno diritto anche alla tredicesima mensilità che corrisponde ad un dodicesimo dell'intera retribuzione annua. Se il lavoratore domestico presta servizio per più famiglie, ogni datore di lavoro versa al lavoratore la quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.

Ferie
Per ogni anno di servizio il lavoratore domestico ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. Se il lavoratore presta servizio da meno di un anno gli spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di attività svolta.

Per maggiori informazioni consultare www.inps.it/lavoratori domestici o il numero gratuito 803164.

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