Il Presidente del Consiglio il 5 giugno 2008 ha firmato gli indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti nella stagione estiva 2008, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno.
La direttiva intende nell'ottica di un'azione sinergica e coordinata anche con le altre istituzioni pubbliche interessate:
promuovere l'esistenza di un adeguato piano di emergenza presso insediamenti, infrastrutture ed impianti turistici anche temporanei, posti all'interno o in adiacenza di aree boschive;
attuare ogni possibile azione affinché tutti i comuni realizzino il tempestivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco;
assicurare ogni possibile collaborazione ai diversi livelli territoriali, per la predisposizione ed adozione dei piani comunali o intercomunali di protezione civile;
predisporre procedure per la condivisione delle informazioni, l'allertamento ed il coordinamento delle diverse forze statali e componenti del sistema regionale di protezione civile;
garantire un costante collegamento tra le sale operative unificate permanenti regionali e le Sale operative regionali di protezione civile, nonché il permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato e la sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
assicurare l'immediata attivazione delle sale operative unificate permanenti regionali con la presenza di rappresentanti di Vigili del fuoco, del Corpo forestale statale e regionale e delle Forze di polizia, nonché, ove necessario, delle altre componenti e strutture operative;
sollecitare e sostenere i sindaci nella predisposizione di procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile e di informazione alla popolazione, al verificarsi di incendi sul territorio comunale;
migliorare e potenziare l'organizzazione ed il coordinamento del volontariato ai diversi livelli territoriali;
definire intese ed accordi tra regioni (non solo contermini) condividere e programmare preventivamente la disponibilità di uomini e mezzi (in particolare del volontariato), nonché di mezzi aerei, da destinare ad attività di vigilanza e lotta attiva agli incendi boschivi;
adottare le misure necessarie affinché impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo dei velivoli antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnalazione sia a terra che aeree;
provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni relative alle fonti di approvvigionamento idrico;
definire intese e convenzioni con le Capitanerie di porto per l'identificazione di aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, e per assicurare l'eventuale intervento da mare in soccorso delle popolazioni, qualora minacciate da incendi boschivi prossimi alla linea di costa.