Sono stati rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i livelli di reddito e gli importi dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) per i nuclei orfanili e per i nuclei familiari con almeno un componente inabile.
Le nuove tabelle, pubblicate in allegato alla circolare n. 68 del 10 giugno 2008, permettono una maggiore graduazione dei livelli reddituali poiché, ad ogni 100 euro di aumento del reddito familiare, l'importo dell'assegno decresce di una cifra prefissata. In base alle nuove tabelle, i datori di lavoro dovranno corrispondere, ai dipendenti aventi diritto, i nuovi importi per intero in caso di nuove domande, o la differenza a coloro che già percepiscono l'assegno per il nucleo familiare.

Circolare 10 giugno 2008, n. 68
OGGETTO: assegno per il nucleo familiare. Art. 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

SOMMARIO: a decorrere dall'1.01.2008:
- sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell'assegno relativi ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 14) e ai nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 17) e sono unificate le due tabelle;
- sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell'assegno relativi ai nuclei failiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 15) e ai nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 18) e sono unificate le due tabelle;
- è previsto un aumento dell'importo dell'assegno del 10 per cento per i nuclei orfanili (tabelle 13, 16 e 19) e per i nuclei senza figli e con componente inabile (tabelle 20A, 20B, 21C e 21D).
L'art. 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che, nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi dell'assegno per il nucleo familiare per i nuclei orfanili e per i nuclei familiari con almeno un componente inabile sono rideterminati, con successivo Decreto interministeriale, secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con Decreto interministeriale del 25 marzo 2008 pubblicato nella G.U. n. 132 del 7/06/08 (allegato 1) sono stati dettati i criteri per attuare la suddetta rideterminazione.

1. Nuclei familiari con genitori, figli e almeno con un componente inabile 1.1 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 14) e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 17) La tabella A del Decreto citato (allegato 2) ridetermina, a decorrere dal 1 gennaio 2008, sia i livelli di reddito che gli importi annuali dell'assegno per i nuclei familiari ai quali si applicano le tabelle 14 e 17. In particolare, vengono fissati diversi livelli di reddito familiare in base al numero dei componenti il nucleo e i relativi importi dell'assegno decrescono all'aumentare del reddito stesso secondo quanto previsto dalla tabella A in esame. Deve considerarsi superato, quindi, l'ampio intervallo tra le soglie di reddito che, in base alla normativa previgente, comportava una notevole riduzione o la perdita della prestazione a fronte di un minimo aumento del reddito familiare. Con tale rideterminazione, infatti, i livelli reddituali risultano più graduati, poiché, ad ogni 100 euro di aumento del reddito familiare, l'importo dell'assegno decresce di una cifra prefissata. Inoltre la medesima tabella A unifica le tabelle 14 e 17. Infine, la tabella A ha aggiornato le decurtazioni previste in calce alle tabelle 14 e 17 per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette. 1.2 Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 15) e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 18) Nella tabella B del Decreto (allegato 3) sono rideterminati, con applicazione di analogo criterio e sempre a decorrere dal 1 gennaio 2008, sia i livelli di reddito che gli importi annuali dell'assegno per i nuclei familiari ai quali si applicano le tabelle 15 e 18 che sono unificate. Infine, la tabella B ha aggiornato le decurtazioni previste in calce alle tabelle 15 e 18 per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette. 1.3 Rielaborazione ed unificazione delle tabelle 14/17 e 15/18 Alla luce delle variazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sono state rielaborate le nuove tabelle 14 e 15 contenenti gli importi mensili della prestazione (allegato 4) e l'indicazione in nota delle maggiorazioni e decurtazioni sopra indicate. Tali importi troveranno applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2008. Inoltre, a seguito dell'unificazione disposta dal decreto, sono abrogate le tabelle 17 e 18. Pertanto, in conseguenza della suddetta rideterminazione ed unificazione, si dispone quanto segue: a) la nuova tabella 14 troverà applicazione, a decorre dal 1 gennaio 2008, per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e per i nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile; b) la nuova tabella 15 troverà applicazione, a decorre dal 1 gennaio 2008, per i nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e per i nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.

2. Nuclei orfanili (tabb. 13, 16 e 19) e nuclei senza figli con componenti inabili (tabb. 20A, 20B, 21C e 21D) Il Decreto in esame, altresì, ha disposto, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2008, che gli importi dell'assegno per i nuclei orfanili ed i nuclei senza figli con componenti inabili siano rivalutati del 10 per cento, fermi restando i livelli di reddito familiare, che non subiscono alcuna rimodulazione né rivalutazione. Si è provveduto, quindi, a rielaborare le tabelle 13, 16, 19, 20A, 20B, 21C e 21D (allegato 4), incrementando del 10 per cento sia gli importi mensili della prestazione sia, dove previsto, le maggiorazioni in calce alle tabelle stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette.

3. Altre tipologie di nuclei familiari Le rimodulazioni dei livelli reddituali e gli aumenti degli assegni di cui ai punti 1.3 e 2 non si applicano alle altre tipologie di nuclei familiari. Restano, pertanto, invariati i livelli di reddito e gli importi delle tabelle 11, 12 (v. circolari n. 13 del 12 gennaio 2007 e n. 26 del 26 gennaio 2007), 21A e 21B (v. circolare n. 83 del 16 giugno 2006). Importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali delle tabelle 13, 14, 15, 16, 19, 20A, 20B, 21C e 21D Sono state altresì rielaborate le tabelle con gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali, riferite ai nuclei familiari di cui ai punti 1.1, 1.2 e 2. Le tabelle in questione riportano la stessa numerazione di quelle contenenti gli importi mensili, con l'aggiunta del periodo di paga corrispondente: importi giornalieri (allegato 5), settimanali (allegato 6), quattordicinali (allegato 7) e quindicinali (allegato 8).

5. Adempimenti dei datori di lavoro I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate ed in quelle che saranno presentate con decorrenza 1 gennaio 2008, determineranno la misura dell'assegno spettante a far data dal 1 gennaio 2008, in relazione al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate. Tale importo sarà corrisposto per intero nell'ipotesi di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già erogato per i beneficiari in essere. I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare relativi ai periodi di paga già scaduti o delle eventuali differenze, utilizzando il già previsto codice del quadro D del modello DM10 "L036". La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
6. Pagamento diretto da parte dell'Istituto Le procedure automatizzate verranno tempestivamente aggiornate.

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