L'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) aveva previsto, a carico del bilancio dello Stato, un'ulteriore detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per le abitazioni principali, rispetto a quelle gia' previste a carico dei comuni.
Con la risoluzione n. 154/E del 15 aprile 2008 e' stato istituito il codice tributo per consentire ai contribuenti di usufruire di tale detrazione all'atto del versamento delle somme dovute utilizzando il modello F24. Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, in corso di conversione, all'articolo 1, comma 1, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2008 le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili.
In considerazione delle innovazioni introdotte dal citato decreto legge n. 93/2008, si dispone la soppressione del seguente codice tributo: "3900" - "ulteriore detrazione ICI per abitazione principale a carico del bilancio dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".