A differenza dei periodi di servizio civile prestati fino al 31 dicembre 2005, per il cui trattamento previdenziale si applicano le stesse modalità con le quali la legge riconosce il servizio militare obbligatorio, per coloro che prestano servizio civile volontario dopo la definitiva sospensione del servizio militare obbligatorio è previsto l'obbligo contributivo presso la Gestione separata.
Infatti, dal momento che ai volontari del servizio civile spetta un compenso mensile di 433,80 ? (maggiorato, per i volontari all'estero, con una specifica indennità aggiuntiva fino a 465 ? mensili), tali somme devono essere qualificate come redditi di collaborazione coordinata e continuativa, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate. L'onere contributivo è interamente a carico del Fondo nazionale per il servizio civile istituito dalla legge 64/2001.

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