A seguito della legge 26 novembre 2007, n. 230 (in GU n. 290 del 14 dicembre 2007), il 27 febbraio 2008 è stato depositato lo strumento di ratifica della "Convenzione internazionale contro il doping nello sport", adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale dell'UNESCO il 19 ottobre 2005.
Ai sensi dell'art. 37, comma 2, la convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2008.

Tra i punti più rilevanti della Convenzione:
Gli Stati parte si impegnano:
- ad adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale, conformi ai principi sanciti dal "Codice mondiale antidoping" (Codice) adottato dall'Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003;
- ad incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale intesa a tutelare gli sportivi e l'etica sportiva;
- a promuovere una cooperazione internazionale con le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta al doping sportivo. Al fine di coordinare la lotta al doping dello sport a livello nazionale e internazionale, gli Stati si impegnano a rispettare i principi sanciti dal Codice, avendo comunque la possibilità di adottare ulteriori misure complementari.
Gli Stati parte, inoltre:
- garantiscono l'applicazione della Convenzione, in particolare attraverso misure di coordinamento a livello nazionale. Essi possono fare riferimento ad organizzazioni antidoping, nonché alle autorità ed organizzazioni sportive;
- possono adottare eventualmente misure per limitare la disponibilità di sostanze e metodi vietati, al fine di ridurne l'utilizzo da parte degli sportivi nello sport (tranne i casi di esenzione a fini terapeutici);
- incoraggiano i produttori e i distributori di integratori alimentari a stabilire buone pratiche per la commercializzazione e la distribuzione degli stessi integratori, in particolare fornendo informazioni sulla composizione analitica di tali prodotti e i certificato di qualità.
Per facilitare i controlli antidoping, gli Stati parte:
- incoraggiano l'esecuzione di controlli antidoping conformi alle disposizioni del Codice, inclusi i controlli improvvisi e quelli fuori gara o in gara;
- incoraggiano la stipula di accordi che autorizzino squadre di controllo antidoping accreditate di altri paesi a sottoporre i loro membri a controlli;
- si impegnano ad aiutare le organizzazioni sportive e quelle antidoping sottoposte alla loro giurisdizione ad accedere ad un laboratorio antidoping accreditato ai fini dell'analisi dei campioni prelevati.
Quanto all'educazione e alla formazione gli Stati parte si adoperano a sostenere, ideare o attuare programmi, al fine di fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito agli effetti negativi del doping sui valori etici dello sport e alle conseguenze del doping sulla salute.
Infine, incoraggiando la ricerca antidoping, gli Stati parte si assicurano che essa sia condotta conformemente alle pratiche deontologiche internazionalmente riconosciute; evitando che siano somministrate agli sportivi sostanze e metodi vietati; adottando opportune precauzioni affinché i risultati non siano utilizzati abusivamente né servire per il doping.

 

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