Al fine di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva Comunitaria 2003/59/CE del 15.9.2003 ha previsto che, per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesta la patente C, C+E, D e D+E, il conducente sia titolare anche di una "Carta di Qualificazione del Conducente" (CQC) che attesti la sua particolare formazione professionale.
La Direttiva 2003/59/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286. La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto: per i veicoli adibiti al trasporto di cose; per i veicoli adibiti al trasporto di persone. La CQC per trasporto di persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe le tipologie di trasporto.
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente, per i quali continua ad essere richiesto il possesso del solo "Certificato di Abilitazione Professionale" (CAP) di tipo KB. La CQC è valida per la durata di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. L'eventuale revoca o sospensione della patente di guida comporta automaticamente l'inefficacia della CQC. L'obbligo di possedere la CQC per la guida dei veicoli professionali decorre: dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone; dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose. Il nuovo documento sostituirà gradualmente i "Certificati di abilitazione professionale"; di conseguenza, a decorrere dalle date indicate, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati. Dopo tali scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale, devono necessariamente munirsi della CQC che (in alcuni casi e fino alla data del 4 aprile 2010), può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.
Le sanzioni previste dal Codice della strada per la circolazione con patente scaduta o senza il CAP si applicano anche per la guida senza CQC o con la CQC scaduta. Lo stesso vale per le violazioni al Codice che prevedono perdita di punti. Se l'infrazione è commessa da chi guida un veicolo che richiede oltre alla patente anche la CQC (o il CAP) la decurtazione dei punti viene fatta non sulla patente di guida ma sul documento di abilitazione professionale. Questo già a partire dal 5 aprile 2008, ma solo per chi è in possesso di tale documento. Per chi non lo possiede - e fino all'entrata in vigore dell'obbligo (dal 5 aprile al 9 settembre 2008) - la decurtazione dei punti grava sulla patente di guida.