Il Ministro della Salute Livia Turco ha firmato, il 19 marzo 2008, il Decreto ministeriale che individua gli ambiti delle prestazioni dei Fondi integrativi del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e degli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso no profit che forniscono prestazioni assistenziali integrative a quelle fornite dal SSN.

Gli ambiti di intervento dei Fondi integrativi comprendono prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati, e tra queste anche:
le prestazioni di medicina non convenzionale;
le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del SSN;
prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito;
prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito;
prestazioni socio sanitarie e le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili non ricompresse nei livelli essenziali di assistenza;
le prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente; prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.
Gli ambiti di intervento degli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso comprendono anche il complesso delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da essi assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonché i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del SSN e gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria.
Inoltre, a partire dall'anno 2010, gli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso dovranno attestare che almeno il 20% delle prestazioni erogate sia riferito a prestazioni socio assistenziali per le persone non autosufficienti e per l'assistenza odontoiatrica. Per il monitoraggio e il controllo dell'attività dei Fondi e dagli altri Enti preposti il decreto istituisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e senza oneri a carico dello Stato, l'Anagrafe dei fondi sanitari presso il Ministero della Salute.
I fondi sanitari integrativi del SSN nonché gli enti e le casse comunicano annualmente all'Anagrafe dei fondi sanitari la seguente documentazione:
(a) atto costitutivo;
(b) regolamento;
(c) nomenclatore delle prestazioni garantite;
(d) bilancio preventivo e consuntivo;
(e) modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed
(f) eventualmente al nucleo familiare.
"Con questo decreto - ha dichiarato il Ministro Livia Turco - si compie un ulteriore passo avanti nel consolidamento della sanità pubblica, intesa come complesso di enti, strutture e organizzazioni che investono sulla promozione della salute e la fornitura di prestazioni mediche e assistenziali ma senza finalità di lucro".

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