Esclusi dall'obbligo gli enti del Terzo Settore.
Scadrà lunedì 31 marzo il termine entro il quale gli enti associativi dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate il modello EAS, nel caso in cui, nel corso del 2024, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente comunicati in precedenza. L'invio del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” potrà essere effettuato direttamente o tramite intermediario abilitato.
Non sono peraltro tenuti all'adempimento gli enti del Terzo Settore (iscritti al RUNTS), né le Onlus, né le associazioni e società sportive dilettantistiche che non effettuano attività di natura commerciale, né le pro-loco assoggettate al regime di cui alla L. 398/91.
In particolare, relativamente agli enti del Terzo Settore, l'art. 94, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) specifica che gli stessi “non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello” di cui all'art. 30 del dl 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.
Per gli enti neocostituiti, il modello dev'essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di costituzione.
