La Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 504/1992, sostenendo che con riferimento al regime ICI (e quindi per le annualità anteriori al 2012), tale norma – relativamente agli immobili ecclesiastici adibiti ad “uso misto” (in parte religioso e in parte commerciale), ma accatastati unitariamente - non avrebbe consentito, ai fini dell’esenzione d’imposta, lo “scorporo delle superfici”, in base alla loro effettiva destinazione.

Di conseguenza, venivano tassate anche le porzioni immobiliari destinate ad attività di culto, con una violazione – sostenevano i giudici tributari piemontesi – dell’art. 117, comma 1, della Costituzione.
Al riguardo, con la sentenza n. 20/2025, depositata lo scorso 20 febbraio, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile tale questione di legittimità. La pronuncia della Consulta è consultabile al presente link.

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