L'utilizzo di un brevetto da parte di una fondazione, soggetto diverso dall'autore o inventore, ai fini della tassazione diretta rientra nell'ambito applicativo dell'art. 67, comma 1, lettera g), del Tuir, ovvero dell'utilizzazione economica “di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, posta in opera da un soggetto diverso dall'inventore”: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello n. 51 del 28 febbraio 2025.

Pertanto, qualora la fondazione ceda a terzi il brevetto, il provento conseguito dovrà essere qualificato tra i “redditi diversi”. Nella fattispecie sottoposta all'esame delle Entrate, era stato accertato che la Fondazione aveva ottenuto fin dall'inizio, in virtù del contratto o rapporto di lavoro che lo legava all'inventore, la legittima disponibilità di tutti i diritti connessi all'invenzione, incluso quello di proteggere l'invenzione mediante brevetto e di utilizzare economicamente il medesimo.

 

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