Anche questo documento dev'essere però vidimato.

Un ETS può disporre di più di un registro dei volontari non occasionali di cui all’art. 17, comma 1, del Codice del Terzo Settore, qualora disponga, oltre alla sede legale, di una o più sedi operative secondarie, eventualmente insistenti su un territorio regionale diverso da quello della sede principale. Inoltre, anche i registri riferiti alle sedi secondarie devono essere vidimati: lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Nota n. 809 del 20 gennaio 2025.

In particolare, il Ministero ha precisato che “eventuali esigenze che rendano in concreto difficoltosa o disagevole l’unicità del supporto cartaceo potrebbero richiedere la tenuta di una 'sezione separata' del medesimo registro, su un diverso supporto, tenuto presso la sede operativa di riferimento e gestito da un amministratore/associato espressamente preposto, avente la struttura e i contenuti obbligatori” prescritti dal DM 6 ottobre 2021.

Ciò potrà avvenire a condizione che:

  • l’istituzione del registro dei volontari tenuto presso la sede secondaria o comunque ad essa riferito sia deliberata dall’organo di amministrazione;
  • siano individuate, formalizzate ed adottate modalità di tenuta che evitino la duplicazione delle registrazioni riferite alle medesime persone, “con conseguente inattendibilità del dato dei volontari computati con riferimento all’ente nel suo complesso”;
  • sia individuata espressamente la persona preposta alla compilazione e conservazione del registro di sede;
  • le modalità di tenuta del registro di sede siano previamente rese note alla società assicuratrice;
    la corretta tenuta del registro di sede sia oggetto di verifiche periodiche da parte dell’organo di amministrazione.

È inoltre opportuno che presso la sede principale dell’ente che ha istituito uno o più registri dei volontari relativi alle sedi secondarie sia conservata, unitamente al registro principale, copia del frontespizio di ciascun registro secondario, con annotazione degli estremi di vidimazione (autorità che ha effettuato la vidimazione e data della stessa) e della data a partire dalla quale il registro secondario è divenuto operativo.

Sull'argomento si veda anche:

OdV e Aps, entro il 30 giugno l'aggiornamento dei dati relativi ad associati, dipendenti e volontari

Senza bollo la vidimazione del registro dei volontari

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