L’Inps ha fornito chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 5 novembre 2021, n. 162, spetta un esonero dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice per le pari opportunità tra uomo e donna).
Con il Messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, l’Inps ha precisato che, per poter usufruire di tale esonero, i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024, dovranno presentare la domanda entro il 30 aprile 2025.
Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:
1. solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento dell’esonero;
2. l’esonero spetta nella misura massima dell’1% dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro (e indicati nella domanda), fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario;
3. l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Inps riconoscerà l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.