La questione è stata affrontata nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Entrate.
Con la Risposta all’istanza di interpello n. 242 del 4 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione della deducibilità – ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera a), del Tuir – delle erogazioni ricevute da una fondazione e successivamente trasferite ad enti non profit non residenti in Italia. In particolare, è stato precisato che la deducibilità possa essere riconosciuta in capo al soggetto erogatore in relazione alle somme erogate a un ente (primo beneficiario) e da questo trasferite ad altri enti non profit (beneficiari finali), anche non residenti. Ciò sempreché la fondazione disponga di un progetto da finanziare (già definito prima dell'effettuazione dell'erogazione da parte del primo erogatore), l’ente di diritto straniero sia in possesso della personalità giuridica e non abbia finalità di lucro. Ne deriva che non sono deducibili le erogazioni che la fondazione riceve e a sua volta destina al finanziamento di enti di diritto straniero rispetto ai quali venga acquisito il solo statuto o documento analogo.
Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 100, comma 2, lettera a), del Tuir, sono deducibili le “erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica (...) per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato”. Al riguardo, con la Risposta n. 242/2024, le Entrate hanno sottolineato che la norma privilegia l'aspetto “finalistico dell'erogazione”, delimitando i beneficiari delle erogazioni stesse in relazione alle finalità perseguite in via esclusiva (in tal senso si rinvia alla Risoluzione n. 234/E/2002).
In passato era già stato sostenuto che sono deducibili in capo al primo erogatore soggetto passivo Ires le erogazioni liberali da questi effettuate a favore di una fondazione e da questa successivamente destinate ad altri enti non profit; considerata la funzione di “'catalizzatore delle risorse” svolta dalla fondazione, “'in sostanza, la Fondazione, destinataria della liberalità, diventa, nelle fattispecie rappresentate, essa stessa il soggetto erogatore delle somme a favore dei soggetti che direttamente svolgono le attività tutelate dalla norma di favore” (Risoluzione n. 74/E del 29 luglio 2014).
Di conseguenza, “la circostanza che la Fondazione persegua, tra l'altro, le proprie finalità intervenendo a sostegno di progetti in settori riconducibili tra quelli previsti dall'art. 100, comma 2, lettera a), del Tuir, realizzati da soggetti terzi, non preclude l'applicabilità della norma in esame sempre che questi ultimi:
1. abbiano gli stessi requisiti dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali previste dall'art. 100, comma 2, lettera a) del TUIR (personalità giuridica, finalità ''non lucrative'' e perseguimento ''esclusivo'' delle finalità previste dalla norma);
2. realizzino ''direttamente'' i suddetti progetti. Non è consentito, infatti, il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi''.
La Risposta n. 242/2024 è consultabile al presente link.