Lo strumento dei patrimoni destinati rappresenta una novità nel panorama normativo del Terzo Settore, offrendo agli enti del settore la possibilità di gestire in modo più flessibile e mirato le proprie risorse. Il presente lavoro - redatto dalla Dott.ssa Miria Ricci, docente del modulo "Diritto del Terzo Settore e sviluppo territoriale" del master METS (Management degli ETS) - si propone di esplorare le potenzialità di tale strumento, con particolare attenzione al suo impiego da parte degli enti religiosi. 

Nell’ambito del modulo “Diritto del Terzo Settore e sviluppo territoriale” del master METS (Management degli ETS) sarà trattato il tema della possibilità da parte degli enti del terzo settore di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, a norma dell'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

L’analisi presuppone un approfondimento preliminare dell’istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, disciplinato nell’ambito della società per azioni agli artt. 2447-bis ss. cod. civ., ossia delle caratteristiche fondamentali, dei requisiti necessari per la costituzione, della gestione degli atti relativi al patrimonio destinato e della necessità di una contabilità separata.

Il patrimonio destinato è istituito, salvo diversa disposizione dello statuto, mediante una deliberazione dell’organo amministrativo, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

La configurazione dei patrimoni destinati nel contesto del Terzo Settore e, in particolare, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, è particolarmente interessante. 

L’art. 10 del Codice del Terzo Settore, come accennato, consente agli enti con personalità giuridica e iscritti nel registro delle imprese di istituire patrimoni destinati a uno scopo specifico, applicando gli artt. 2447-bis ss. cod. civ. La disciplina riservata alle società per azioni si applica, quindi, agli enti del Terzo Settore che rispettino le condizioni menzionate. 

Il codice del Terzo Settore, tuttavia, contiene norme specifiche per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i quali possono essere annoverati all’interno del più ampio Terzo Settore, in particolare per quanto concerne la gestione contabile; si segnala, quindi, una differente applicazione della normativa sui patrimoni destinati agli enti religiosi e agli altri enti del Terzo Settore. 

Possono, quindi, presentarsi problematiche riguardanti non soltanto la gestione, ma anche la sostenibilità operativa, poiché gli enti religiosi devono rispondere a criteri di trasparenza nella gestione delle risorse e sono soggetti all’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.
L’applicazione della disciplina dei patrimoni destinati agli enti del Terzo Settore e agli enti religiosi in particolare solleva, quindi, interessanti quesiti collegati alle caratteristiche operative e strutturali dei soggetti in esame, che necessitano di essere approfonditi alla luce delle recenti modifiche normative.

 

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