La nota n. 15849 del 19 novembre 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiarisce alcuni aspetti controversi relativi al patrimonio minimo richiesto per l'iscrizione al Runts. In particolare, viene esclusa la possibilità di considerare come patrimonio minimo gli intangible assets. 

Ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica collegata all’iscrizione nel Runts, l’art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore, oltre a far riferimento ad una “somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni”, prevede in alternativa anche la possibilità che tale patrimonio sia “costituito da beni diversi dal denaro”. Al riguardo, con la Nota n. 15849 del 19 novembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha escluso la possibilità che tale patrimonio minimo possa essere costituito da “intangible assets” costituiti da proprietà intellettuale (ad esempio, un apporto in opere e servizi). Il notaio che, prima di presentare l’istanza di iscrizione al Runts o quella volta a conseguire la personalità giuridica di un ente già iscritto, “deve – ha precisato il Ministero - attentamente verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, compreso quello riguardante il patrimonio minimo, costituito nei modi di legge, potendo, ove accerti che gli stessi non sussistano, esimersi dal deposito dandone comunicazione motivata ai committenti”. L'ufficio del Runts che ha ricevuto l’istanza, “pur potendo attraverso interlocuzioni preliminari segnalare la questione al notaio, rimetterà in ultima analisi a questo la questione, rinviando eventualmente alla sede di controllo la verifica sulla regolarità del patrimonio minimo, procedendo eventualmente ad invitare l’ente alla ricostituzione dello stesso qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che lo stesso si sia ridotto al di sotto della soglia di legge, richiedendo che gli incrementi siano effettuati in denaro o altri beni adeguatamente periziati, escludendo la possibilità di fare ricorso ad opere o servizi”. Si ricorda che il Consiglio Nazionale del Notariato escluse “la possibilità di apportare al patrimonio degli ETS le prestazioni di opere e servizi in quanto esse non sarebbero facilmente monetizzabili” (Studio n. 10-2022/CTS, nota n. 7) e “la possibilità di procedere alla costituzione di un ETS con personalità giuridica mediante conferimento d’opera o di servizi, anche se garantiti da polizza assicurativa o fidejussione bancaria (…) così come il conferimento di crediti” (CNN Studio n. 104-2020/I, pag. 20).

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