L’art. 16-bis del decreto “Salva infrazioni” (decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modifiche dalla legge 14 novembre 2024, n. 166) disciplina le modalità di recupero dell’Ici non versata dagli enti non commerciali. La norma, in particolare, interviene a seguito della sentenza della Corte di   Giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023. 

Nello specifico, il richiamato art. 16-bis del dl 131/2014 stabilisce quanto segue:

  1. gli enti non commerciali che hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque sono stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento del Comune, un importo superiore a 50.000 euro annui, devono presentare in via telematica la dichiarazione per il recupero dell'ICI relativamente al periodo dal 2006 al 2011, attraverso un apposito modello ministeriale;
  2. la dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo;
  3. per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell'IMU vigente nel 2013;
  4. la base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non sia individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille;
  5. il versamento non dev’essere effettuato se: a. nel periodo dal 2006 al 2011 non sono stati rispettati i  limiti previsti in materia di aiuti di Stato di importo limitato; b. l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un Regolamento Ue che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;
  6. il versamento delle somme relative all'aiuto,  detratto quanto eventualmente già versato a titolo di ICI per lo stesso periodo d’imposta, dev’essere effettuato a favore del Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero. Si applicano gli interessi a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari, fino al loro effettivo recupero;
  7. se superiori a 100.000 euro, le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, possono essere rateizzate in 4 rate trimestrali di pari  importo;
  8. per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di dichiarazione infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

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Dei principali adempimenti amministrativi prescritti in capo agli ETS si parlerà nel corso "Novità Iva per APS e ODV" che si terrà online il 2 e il 4 dicembre.

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