L’art. 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modifiche dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede un contributo a favore degli enti del Terzo Settore per ogni persona con disabilità di età inferiore ai 35 anni, assunta nel periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente.
Con un decreto del 27 giugno 2024, sono state definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo. In particolare:
- possono chiedere il contributo gli enti del Terzo Settore, le OdV, le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e le ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, in relazione alle assunzioni, ai sensi della citata L. 68/1999, di persone con disabilità, di età inferiore ai 35 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024;
- il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che tale trasformazione sia intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024;
- il contributo è cumulabile con altre agevolazioni previste per l’assunzione di persone con disabilità;
- il contributo è erogato nella misura di 12.000 euro una tantum, quale contributo per l'assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024;
- in caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato fino alla data di cessazione del rapporto;
- per le assunzioni effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12.000 euro nonchè la quota mensile per il mese di assunzione;
- la domanda di accesso al contributo doveva essere presentata entro il 31 ottobre 2024.
Al riguardo, con il Messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024, l’Inps ha precisato che il contributo complessivamente spettante sarà erogato dal medesimo Istituto in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza. In caso di somme non riscosse dai destinatari, le stesse saranno reintroitate dall’Inps.