Ai sensi dell’art. 2540, comma 3, del codice civile, applicabile agli ETS per effetto del richiamo contenuto nel citato art. 24, co. 5, l’assemblea separata deve nominare dei delegati chiamati a partecipare all’assemblea generale dell’associazione.
Il sistema di nomina dei delegati all’assemblea generale deve in ogni caso assicurare la rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Nell’ottica del rispetto del principio di proporzionalità, la rappresentanza delle minoranze si realizzerà, dunque, attraverso meccanismi elettorali che consentano di nominare più delegati. Al riguardo, con una Massima del 13 settembre 2024, il Consiglio Notarile di Milano ha precisato che “i delegati nominati dall’assemblea separata non possono tuttavia essere assimilati ai ‘delegati al voto’ - di cui all’art. 24, comma 3, del Codice del Terzo Settore - “ossia a coloro ai quali i singoli associati conferiscono il potere di rappresentarli in assemblea”. Il “delegato al voto”, infatti, è il rappresentante del singolo associato in un’assemblea a cui questi potrebbe partecipare personalmente, mentre i delegati nominati dall’assemblea separata (o di primo livello) sono gli unici legittimati a partecipare all’assemblea generale (o di secondo livello). La loro nomina è dunque obbligatoria ed essi non rappresentano il singolo associato nel processo decisionale, ma sono “portatori di un più ampio mandato conferito dall’intera assemblea separata”.