Con riferimento all'installazione di un impianto fotovoltaico, per ONLUS, OdV e APS in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, il Superbonus si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110%, indipendentemente dalla circostanza che tali soggetti abbiano costituito o meno una delle configurazioni di cui all'art. 42-bis del dl 30 dicembre 2019, n. 162 (cioè autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili).
Inoltre, mentre per gli interventi realizzati da tali configurazioni il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW e fino a 200 kW spetta la detrazione stabilita dall'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir (Risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021), per le ONLUS, OdV e APS in possesso dei previsti requisiti il Superbonus si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110% delle spese sostenute”. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello 10 ottobre 2024, n. 199. Resta peraltro fermo che l'applicazione di tale regola è subordinata a due condizioni: 1. l'installazione degli impianti dev'essere effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di efficienza energetica o antisismici “trainanti”; 2. vi dev'essere la cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l'autoconsumo.