L’art. 8, comma 1, della Legge 266/1991 (“Legge quadro sul volontariato”) disponeva che “gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato (...) costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro”.

Tale disposizione è stata poi formalmente abrogata, ma ripresa dall’art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, ai sensi del quale “gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro”. L’esenzione dall’imposta sul bollo è invece disciplinata dal quinto comma della disposizione in esame, secondo cui “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 [ETS, APS, ODV e ONLUS, ndr] sono esenti dall'imposta di bollo”.

Al riguardo, la Cassazione (ordinanza n. 19537/2024, depositata lo scorso 16 luglio), confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale ha precisato che il regime delle esenzioni non è ispirato ad un criterio soggettivo, ma ha riguardo alla materia o all'oggetto dell'attività, sostanziale o processuale, che si intende agevolare e ciò vale anche per le Onlus, poiché non è detto che “al medesimo fine generale di solidarietà istituzionalmente perseguito dalle organizzazioni di volontariato debba necessariamente corrispondere una unitaria giustificazione dei benefici fiscali ad esse accordati, così da rendere irragionevole ogni differenziazione delle agevolazioni in base ai diversi tipi di atti” (Corte Costituzionale n. 103/2012). Pertanto non può spettare l'agevolazione in esame con riferimento agli atti e ai contratti posti in essere dall’organizzazione di volontariato nell’ambito di un'ordinaria autonomia negoziale e a condizioni di mercato, senza alcuna connessione con l’attività statutaria di volontariato diversa dalla generica ed indistinta destinazione a questa.

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