Il classamento catastale della RSA dev'essere operato per analogia, volta a volta verificando la connotazione tipologica dell’unità immobiliare e, solo in via complementare, l’attività che vi risulti svolta: lo ha precisato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21939/2024, depositata lo scorso 2 agosto.

Tale conclusione si fonda – hanno spiegato i giudici di legittimità – sulla “dicotomia” che emerge tra unità immobiliari del gruppo B – ove risultano ascritti alla cat. B/1 “Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme.”, e a quella B/2 “Case di cura ed ospedali ...se non hanno fine di lucro (...)” - ed unità immobiliari a destinazione speciale, dove la cat. D/4 include “Case di cura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche, rientrino nell'art.10 della legge ed abbiano fine di lucro)”. Inoltre, il classamento dev'essere condotto anche nel rispetto del criterio della “prevalenza”, criterio applicabile qualora un’unità immobiliare sia “costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse”. La pronuncia è consultabile al presente link

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