Gli ETS provenienti dai preesistenti registri ODV e APS, nonché agli ETS provenienti dall’anagrafe delle ONLUS, nel caso in cui l’iscrizione al RUNTS sia avvenuta senza soluzione di continuità rispetto all’iscrizione ai previgenti registri, il patrimonio assoggettato all’obbligo di devoluzione comprenderà anche quello accumulato dall’ente in virtù della pregressa qualifica.
Il termine iniziale di computo dell’eventuale incremento patrimoniale coinciderà pertanto con la data di iscrizione nei citati registri: lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Nota n. 11508 dell'8 agosto 2024 (riportata al presente link). Tale conclusione si fonda sull’art. 54, comma 4, del Codice del Terzo Settore, ai sensi del quale fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri ODV e APS continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi. Per quanto riguarda le ONLUS, l'art. 101, comma 3, stabilisce che il requisito dell’iscrizione al RUNTS nelle more dell’istituzione del RUNTS stesso, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore, tra i quali rientra l'anagrafe delle ONLUS. Per tutti gli altri ETS non provenienti dai pregressi registri, l’incremento patrimoniale sarà calcolato a partire dalla data di iscrizione al RUNTS.