Ferme restando le aree di operatività di un’azienda ospedaliera nell’esercizio del ruolo primario di erogazione di servizi pubblici di carattere sanitario e assistenziale, in cui l’ente compie operazioni fuori campo Iva, oppure operazioni esenti da Iva (come riconosciuto dalle Risoluzioni n. 135 del 25 settembre 2001 e 86/E del 13 marzo 2002), l’assoggettabilità ad imposta di operazioni riconducibili ad altre attività, pur svolte non in modo prevalente e neppure tendenzialmente stabile, caratterizzate dall’essere offerte con spesa non a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ma dietro corrispettivo e fuori dal perimetro delle operazioni esenti, impone all’ente l’adempimento di obblighi, tra cui quello della regolarizzazione dell’Iva su fatture ricevute per operazioni erroneamente ritenute esenti da imposta. Ne consegue che, in caso di inadempimento a tale obbligo, sarà applicabile la sanzione prevista dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997: lo ha precisato la sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20822/2024, depositata lo scorso 25 luglio.