Importante pronuncia dei giudici di legittimità.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. 266/1991, “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; (...)”. L’esenzione Iva continua ad essere applicabile alle organizzazioni di volontariato non aventi, a partire dall'anno di imposta 2009, per effetto dell'art. 30, comma 5, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modifiche, dalla legge n. 2 del 2009, i requisiti per godere delle ulteriori norme agevolative di cui al d.lgs. n. 460 del 1997 previste per le Onlus di diritto. Tale principio, affermato recentemente (Cass. n. 37626 del 23 dicembre 2022), è stato ora ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19753/2024, depositata lo scorso 17 luglio.