Una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ravenna torna sulla portata dell'art. 143, comma 3, del Tuir.
Con la sentenza n. 343/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna ha deciso una controversia sorta da una verifica fiscale nella quale il Fisco riscontrava omessi versamenti Iva in relazione agli incassi da somministrazione di pasti e bevande realizzati presso gli stand gastronomici predisposti nell’ambito di due eventi organizzati da una Onlus. L’avviso si basava su un controllo effettuato dalla SIAE, secondo la quale gli incassi realizzati presso gli stand non avevano quelle caratteristiche necessarie per essere considerati raccolte fondi, e di conseguenza non potevano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di Iva.
Sul punto, la Corte di Giustizia Tributaria di Ravenna – pronunciandosi a favore della Onlus – ha precisato che “dal quadro normativo e giurisprudenziale, anche comunitario, di settore si può ragionevolmente ritenere che per gli enti non commerciali, tali eventi trovano la loro regolamentazione nel comma 3, lett. a) dell’attuale art. 143 del Tuir”. Per effetto di tale disposizione, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali e delle Onlus “i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi di sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”. Ciò vale – hanno affermato i giudici tributari - sia ai fini delle imposte dirette, sia dell’Iva. Nella pronuncia si legge inoltre che, per poter beneficiare del regime di esclusione da ogni tributo, tali raccolte devono rispettare le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di raccolta “pubblica”, e quindi diretta alla generalità dei soggetti);
- l’iniziativa dev'essere occasionale e non continuativa. Sotto questo profilo, la sentenza in commento ha confermato che “il concetto di occasionalità tuttavia non risulta precisamente individuato”;
- l'iniziativa dev'essere organizzata in concomitanza di un’occasione particolare (evento, ricorrenza, festività, campagne di sensibilizzazione, ecc.);
- qualora venissero scambiati beni o servizi, questi ultimi devono avere un valore commerciale modico, “ossia – precisa la Corte - “deve rappresentare un simbolo, il pretesto per una sovvenzione in denaro”.
La sentenza è riportata nella banca dati della Giurisprudenza Tributaria.