Ai sensi dell'art. 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore degli enti del Terzo Settore, a condizione che i beni vengano direttamente utilizzati, entro 5 anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, un'apposita dichiarazione in tal senso.
Al riguardo, con la Risposta all'istanza di interpello n. 135 del 18 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale agevolazione è riconosciuta agli ETS anche in caso di compravendita compravendita di immobili “con patto di riservato dominio” (o “con riserva di proprietà”). A tal fine, il quinquiennio decorre dalla data di stipula del contratto: infatti – ha ricordato l'Agenzia - le vendite “con riserva di proprietà” non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva, e quindi “ai fini dell'imposta di registro, il contratto in questione è parificato a quelli traslativi” (così la Circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E, paragrafo 5.2). Il testo della Risposta n. 135/2024 è consultabile al presente link.