Ai fini del Social bonus, è necessario che il beneficiario sia in possesso della qualificazione soggettiva di ente del Terzo settore a partire dal momento della presentazione dell’istanza e alla data di adozione del provvedimento di approvazione dell’elenco dei progetti di recupero ammessi, e perduri per tutto il periodo di realizzazione dell’intervento di recupero: lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Nota n. 6447 del 23 aprile 2024.
La nota ha peraltro aggiunto che, se il requisito soggettivo di ETS dev'essere posseduto al momento della presentazione dell’istanza di ammissione al Social bonus, lo stesso “non appare cogente al momento dell’assegnazione del bene, che potrebbe essere stato assegnato da parte dell’Amministrazione competente ad un ente che, in detto momento, non era in possesso della qualifica di ente del Terzo settore”, acquisita successivamente mediante l’iscrizione al RUNTS, e, comunque, antecedentemente alla presentazione dell’istanza di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero dei beni rientranti nelle tipologie previste dalla norma.
Al riguardo si ricorda che l'art. 81, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ha introdotto un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dm 23 febbraio 2022, n. 89, sono ammesse al credito d’imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, in forma singola o in partenariato tra loro: a) immobili pubblici inutilizzati; b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Tra i requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero, vi è anche la qualificazione soggettiva dell’istante come ente del Terzo settore. Tale requisito deve sussistere per tutta la durata dell’intervento di recupero del bene, affinché le erogazioni liberali effettuate a favore dell’ente beneficiario possano fruire del credito d’imposta.
La Nota n. 6447/2024 è consultabile al presente link.