Lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
L’art. 9 del Codice del Terzo Settore prevede che in caso di estinzione o scioglimento di un ente iscritto al RUNTS, il patrimonio residuo debba essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Alle ipotesi di estinzione o scioglimento è assimilata l’ipotesi di cui all’art. 50, comma 2 del CTS, dell’ente cancellato dal RUNTS, che continua ad operare ai sensi del Codice civile. Al riguardo, con la Nota 30 aprile 2024, n. 6710, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che un ente iscritto all’Anagrafe Unica delle Onlus non può risultare soggetto beneficiario della devoluzione patrimoniale di un ETS. La Nota n. 6710/2024 è consultabile al presente link.