Non sussiste l'obbligo per i rapporti relativi esclusivamente a servizi di consulenza.
Nell'ambito delle attività di crowdfunding, non sussiste l'obbligo di comunicare all’Archivio rapporti finanziari (ARF) – di cui all'art. 7, comma 6, del Dpr 605/1973 - i rapporti relativi esclusivamente a servizi di consulenza: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello n. 85 del 2 aprile 2024. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui al richiamato art. 7, comma 6, del Dpr 605/73, ed ogni informazione relativa a tali rapporti necessaria ai fini di controlli fiscali, e l'importo delle operazioni finanziarie. La Risposta n. 85/2024 è consultabile al presente link.