È stato emanato un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
L'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, demandava ad un apposito decreto ministeriale l'individuazione dei termini e delle modalità di invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto. Con il Dm 3 febbraio 2021 è stata disciplinata la trasmissione all’Anagrafe tributaria, ai fini della dichiarazione precompilata, dei dati riferiti alle erogazioni liberali. In particolare, il provvedimento precisava che sono tenuti all'invio dei dati le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. Successivamente, l’art. 26 del Dl 21 giugno 2022, n. 73, nel modificare l’art. 104 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha previsto che la normativa definitiva riguardante le agevolazioni fiscali riferita alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore (escluse le ONLUS e le fondazioni) fosse applicabile a partire dall’operatività del RUNTS e non più dopo l’autorizzazione della Commissione europea. Pertanto, a seguito della piena operatività del RUNTS e del passaggio definitivo in tale registro delle aps, delle odv e delle cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il Dm 1° marzo 2024, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche ad ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 2, del D.Lgs. 117/2017. Lo stesso decreto all’articolo 1 ha individuato i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali, di cui sono beneficiari, che danno diritto a deduzioni o detrazioni, distinguendo gli enti per cui la trasmissione resta facoltativa e ha previsto che gli stessi soggetti comunicano altresì l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata. Ora, con Provvedimento n. 83793/2024 del 4 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha recepito le novità introdotte dal citato Dm 1° marzo 2024, prevedendo che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le stesse modalità previste dal Provvedimento n. 34431 del 9 febbraio 2018. Le comunicazioni devono essere effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Solo per la comunicazione dei dati delle erogazioni riferite al 2023, il termine ultimo per la trasmissione dei dati è il 4 aprile 2024. Pertanto viene posticipato dal 20 marzo all’8 aprile 2024 il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata.