In particolare, l'Agenzia delle Entrate si è soffermata sugli adeguamenti statutari.

Ai sensi dell’art. 12, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2021, le modifiche statutarie adottate dagli enti sportivi dilettantistici entro la data prevista dalla norma “sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto”. Al riguardo, con la Circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono esenti dall'imposta di registro sia le modifiche degli statuti degli enti sportivi dilettantistici riguardanti gli elementi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, sia le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal Capo I dello stesso decreto, riguardanti in particolare: 1. la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali; 2. la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori. Si ricorda che l’eventuale difformità dello statuto alle citate norme comporta l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d’ufficio dallo stesso. La richiamata Circolare n. 3/E/2024 è consultabile al presente link.

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