In risposta ad una interrogazione parlamentare, il Ministero ha chiarito la portata della riforma fiscale.
Nella riforma fiscale “non si prevede, per l'anno 2024 e con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l'esclusione della possibilità di portare in detrazione le spese relative alle erogazioni liberali, (...), bensì è stata introdotta una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a taluni oneri sostenuti”, di seguito elencati: - gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal Tuir o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), del medesimo Testo Unico; - le erogazioni liberali a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all'art. 15, comma 1.1, del Tuir; - le erogazioni liberali a favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modifiche dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13; - le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore di cui all'art. 83, comma 1, primo e secondo periodo, del Codice del Terzo Settore; - i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119, comma 4, quinto periodo, del dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. La precisazione è contenuta nella risposta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interrogazione parlamentare n. 5/01705 – consultabile al presente link.