Tassativi i requisiti relativi al possesso dell'immobile.

Ai sensi dell'art. 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), le ONLUS, le OdV e le APS che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021, determinano il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
Al riguardo, con la Risposta all'istanza di interpello n. 2 dell'8 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che a tal fine occorre il possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Questo elenco è quindi tassativo (Circolare Agenzia Entrate n. 3/E/2023). Pertanto, il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, non si ritiene realizzata nel caso in cui le ONLUS, OdV e APS, siano detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, di una concessione (ad esempio, comunale), o di un diritto di superficie. La Risposta n. 2/2024 è consultabile al presente link.

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