La novità è contenuta nel decreto “Anticipi”.
Anche gli enti del Terzo Settore possono accedere al Fondo di garanzia, purché siano iscritti al RUNTS e al REA, in relazione ad operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia: lo prevede l'art. 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con la legge 15 dicembre 2023, n. 191 (decreto “Anticipi”). La norma dispone inoltre che gli ETS, anche se non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, istituita mediante apposito accordo interministeriale. Per tali soggetti la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del Fondo.