La norma è contenuta nella Legge di Bilancio 2024.
Ai sensi dell'art. 1, comma 759, lettera g), della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), sono esenti da IMU gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste dalla medesima lettera i) (vale a dire, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto). Al riguardo, l'art. 1, comma 71, della legge di Bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) ha precisato che a tal fine l'immobile si intende posseduto anche nel caso in cui sia stato concesso in comodato a un ente di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività sopra richiamate. Inoltre, gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui al citato art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purchè essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.