Una Nota interviene sulle previsioni del Codice del Terzo Settore.
Con la Nota 22.12.2023, n. 14432, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito importanti chiarimenti in merito agli obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale da parte degli enti del Terzo Settore. In particolare, è stato precisato quanto segue: 1. l’avvenuta nomina dell’organo di controllo/del revisore legale al momento in cui l’ufficio riscontri il superamento dei parametri o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell’ufficio saranno valutati positivamente, ai fini della permanenza nel RUNTS, anche qualora essi risultino comunque tardivi rispetto al verificarsi dell’evento da cui scaturisce l’obbligo. Diversamente, il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l’ente regolarizzi la propria posizione, potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione; 2. nei confronti degli enti neo-iscritti e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo sorgerà, qualora nel biennio precedente i limiti dimensionali siano stati raggiunti, non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell’iscrizione, fermo restando che potranno volontariamente costituire l’organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell’iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell’accettazione dell’incarico all’effettiva iscrizione, dato che solo in presenza dell’iscrizione combinata con il verificarsi del biennio dimensionale l’obbligo di legge potrà dispiegare i propri effetti. La Nota del Ministero è consultabile al presente link.