L'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull'ambito applicativo del Codice del Terzo Settore.
Gli enti filantropici possono effettuare non solo erogazioni di denaro a fondo perduto a favore di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ma anche investimenti attraverso la sottoscrizione di capitali e prestiti, senza alcuna forma di remunerazione, per i quali potrà essere prevista esclusivamente la restituzione dei mezzi finanziari apportati. Tali attività sono compatibili con il dettato normativo allorquando si configurino come prestiti infruttiferi, per loro natura gratuiti, che prevedono esclusivamente la restituzione della sorte capitale. In tale categoria possono rientrare i cd. “capitali di capacitazione”, erogati a persone appartenenti a categorie svantaggiate. Resta invece esclusa la possibilità per l'ente filantropico di svolgere attività di microcredito, ai sensi del Dm 17 ottobre 2014, n. 176, in quanto essa non è ricompresa nell'elenco di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, potendo essere viceversa esercitata dalle imprese sociali. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 21 dicembre 2023, n. 75.