L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla riforma introdotta dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
A decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo sono esclusi da imposizione fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro (art. 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36). Pertanto i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione dell'art. 51, comma 1-bis, del medesimo decreto, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell'art. 69 del Tuir: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello 11 dicembre 2023, n. 474. Il documento ricorda inoltre che:
1. per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000 euro;
2. la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per i compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, è pari a 15.000 euro anche per il suddetto periodo d'imposta.
Per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria; invece, nella disciplina vigente prima del 1° luglio 2023, la quota eccedente è assoggettata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, ad un'aliquota a titolo di imposta del 23% (maggiorata delle addizionali regionali e comunali) e solo la parte ulteriore eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario.