La tesi contrasta peraltro con la posizione assunta dal Ministero del Lavoro.
L’istituto della cooptazione è applicabile anche alle associazioni del Terzo Settore: lo ha precisato il Consiglio nazionale del Notariato con lo Studio n. 15-2022/CTS. Tale possibilità – si legge nel documento – non comporterebbe alcuna violazione del principio di democraticità e, al contempo, garantirebbe la continuità dell’organo di amministrazione dell’ente.
Si ricorda peraltro che, con la Nota n. 18244/2021 del 30 novembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali era giunto alla tesi opposta, ritenendo inapplicabile alle associazioni del Terzo Settore l’istituto della cooptazione, disciplinato dall’art. 2386 del codice civile. Il Ministero aveva infatti sottolineato che “non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo Settore una espressa clausola statutaria in tal senso. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, indipendentemente dalla presenza di altri membri nominati ai sensi dell’art. 26, comma 5, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita, ferma restando la possibilità per lo statuto di collegare la decadenza dell'intero organo al verificarsi di un numero inferiore di cessazioni”.