Lo ha stabilito la Cassazione.
La cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non può essere assoggettata a fallimento, dato che l'art. 14 del D.Lgs. 112/2017, a differenza dell'art. 2545-terdecies c.c., non ammette (anche) la procedura di fallimento: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29801/2023.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato che il primo comma del richiamato art. 14, stabilisce che “in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa”.
La norma è applicabile anche alle cooperative sociali (e ai loro consorzi), in luogo dell'art. 2545-terdecies c.c., dovendo prevalere la specialità della disciplina (più vantaggiosa) dello "status" impresa sociale su quella (meno vantaggiosa) del "tipo" società cooperativa.
Più in generale, nella pronuncia in commento si rileva che l'art. 1, quarto comma, del D.Lgs. 112/2017 ha stabilito, in discontinuità con il con il regime previgente, che “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”. Ne deriva – ha affermato la Cassazione - “che per le cooperative sociali (e loro consorzi) vale un regime speciale e privilegiato, poiché l'attribuzione della qualifica di impresa sociale - con tutti i benefici che ne conseguono, specie di carattere fiscale – avviene 'di diritto', prescindendo dalla sussistenza o meno dei requisiti richiesti invece per gli altri tipi di ente”. Pertanto anche le cooperative sociali censite nell'albo delle società cooperative che non avevano inteso iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese, vi sono state iscritte d'ufficio, e “non esistono più enti che appartengono al 'tipo' cooperative sociali senza avere anche lo 'status' di imprese sociali”. Del resto, hanno scritto i giudici della Cassazione, si tratta di una interpretazione condivisa anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), i quali, nella nota congiunta del 31 gennaio 2019, n. 29103, hanno osservato che l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 112/2017, “attribuisce di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi la qualifica di imprese sociali, con un evidente scopo premiale e agevolativo, con la conseguenza che “non incombe su tali enti, in via generale, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, quello di porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in esame”.