Importante pronuncia della Corte di giustizia tributaria della Sicilia.

In materia di ICI, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/92, sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir (fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

L'esenzione in esame sussiste non solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell'ente possessore, ma anche nel caso in cui il bene sia utilizzato da un altro ente non commerciale, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla sua stessa struttura, per lo svolgimento di attività riconosciute meritevoli dalla norma: lo ha precisato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia con la sentenza 20 settembre 2023, n. 7689, riportata sul portale della Giustizia Tributaria.

Nella fattispecie i giudici siciliani hanno riconosciuto il diritto all’esenzione da Ici, in quanto il bene era stato concesso dal contribuente in comodato gratuito a un altro ente senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività assistenziali con modalità non commerciali. Nella pronuncia in esame è stata richiamata, inoltre, l'ordinanza 25 novembre 2022, n. 34772 della Corte di Cassazione, la quale precisò che l'esenzione da Ici compete tendenzialmente solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell'ente possessore, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla norma, potendo essere estesa all'ipotesi di utilizzo indiretto del bene solo qualora la concessione del godimento e dell'uso - a favore di altro ente collegato all'ente possessore, nel perseguimento delle stesse finalità istituzionali - sia del tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione. Con la sentenza n. 8073/2019, infine, i giudici di legittimità affermarono che “Nella specie, tuttavia, esisteva tra i due enti - comodante e comodatario - "un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima 'architettura strutturale', circostanza nella specie non indagata. A tanto provvederà il giudice di rinvio”.

 

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