Sì al risarcimento del danno non patrimoniale verso la minore disabile e i suoi genitori, come conseguenza della mancata attivazione verso la disabile del “progetto individuale di vita”: lo ha stabilito il Tar Reggio Calabria, con la sentenza del 5 ottobre 2023 n. 748.
Dev'essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale patito tanto dai genitori quanto dalla minore disabile, quale conseguenza diretta e immediata della mancata evasione dell’istanza tendente alla predisposizione in favore di quest’ultima (riconosciuta portatrice di “handicap in situazione di gravità”, ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) del cd. progetto individuale di vita di cui all’art. 14 della Legge n. 328/2000, che ciascun Comune di riferimento deve predisporre, d'intesa con le ASL, su richiesta dell'interessato: lo ha stabilito il TAR di Reggio Calabria con la sentenza 5 ottobre 2023, n. 748, riportata e massimata sul sito della Giustizia Amministrativa (il testo della pronuncia è consultabile al presente link).
Nella sentenza si legge inoltre che "Il comportamento ritenuto lesivo non è, quindi, meramente limitativo ed impeditivo di una pur meritevole aspirazione di vita, ma è un comportamento negligente che omette di rimuovere – in una situazione che per di più per il soggetto è anche di assolvimento di un obbligo (nella specie quello scolastico) – quei limiti incolpevoli da cui il destinatario, soggetto particolarmente debole in quanto disabile e pure minore d’età, è gravato".