Pubblicata la guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie”.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie”. Per quanto riguarda in particolare le spese mediche e di assistenza specifica delle persone con disabilità, la guida precisa tra l'altro che ai fini della deducibilità si considerano con disabilità:
- le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992;
- le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.
Per coloro che sono stati riconosciuti portatori di handicap, la grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave indicata nell’art. 3, comma 3, L. 104/1992. È sufficiente la condizione di handicap riportata al comma 1dello stesso articolo. Per gliinvalidi civili, invece, occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. Se non espressamente indicata nella certificazione, questa può essere comunque ravvisata nei casi in cui sia stata certificata un’invalidità totale o sia stata attribuita l’indennità di accompagnamento.
Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
- l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica;
- le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona;
- le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.