Lo ha stabilito la Corte Costituzionale.
Contrasta con il principio di proporzionalità il divieto definitivo e irreversibile, per chi ha già svolto tre mandati, di ricoprire cariche direttive nelle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali: lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 184/2023, che ha dichiarato incostituzionale la disposizione che vietava ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate di ricandidarsi qualora avessero già svolto tre mandati (art. 16, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 242/1999, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della L. 8/2018). Per i giudici di legittimità, in particolare, sebbene il fine della norma, di evitare “rendite di posizione” e garantire la par condicio fra i candidati, sia legittimo e possa giustificare limitazioni all’accesso alle cariche, “la radicalità della misura censurata – si legge in un comunicato stampa diffuso dalla Consulta - contrasta con il principio costituzionale di proporzionalità che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, impone di mantenere le limitazioni di taluni di essi entro quanto strettamente necessario allo scopo perseguito”. La pronuncia ha inoltre sottolineato che l’eliminazione, nello scorso mese di agosto, del divieto censurato (con l’art. 39-bis del D.L. 75/2023) non muta i termini della questione, “in quanto i giudizi a quibus vanno decisi applicando le norme all’epoca vigenti”. La sentenza è consultabile al presente link.