Gli enti filantropici sono tenuti a redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale soltanto qualora nell’esercizio di riferimento abbiano registrato un ammontare di entrate (comunque denominate) superiore a un milione di euro.

Si ricorda che con un decreto del 9 luglio 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva emanato le linee-guida per la redazione di tale documento, che si applicano ai bilanci sociali relativi al primo esercizio successivo a quello in corso alla data del 9 agosto 2019, e quindi - per i soggetti “solari” - ai bilanci sociali relativi all’esercizio 2020. A decorrere dalla stessa data, pertanto, cessano di avere applicazione le precedenti linee-guida relative al bilancio sociale delle imprese sociali, contenute nel D.M. 24 gennaio 2008. Ai sensi dell’art. 37 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), gli enti filantropici sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
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