In caso di ritardi od omissioni si applica il Dm 18 dicembre 2006.
Con un decreto del 26 maggio 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha determinato l’importo del contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2023-2024. Si prevede tra l’altro che in caso di ritardo od omissione – totale o parziale – del pagamento, si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, del Dm 18 dicembre 2006, con il quale sono state stabilite le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in esame. Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione, il contributo dev’essere versato entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. Il provvedimento è consultabile al presente link.