Il Consiglio regionale ha apportato modifiche al Testo Unico dei Tributi Regionali.
Nei giorni scorsi, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito la Regione Lombardia ha reso noto che, con l’art. 20 della legge regionale n. 2/2023, il Consiglio regionale ha apportato modifiche al Testo Unico dei Tributi Regionali, al fine di assicurare la continuità delle agevolazioni fiscali già esistenti di cui agli articoli 44, comma 8, e 77, comma 1, della l.r. 10/2003, rispettivamente in tema di tassa automobilistica e di Irap. In particolare, per quanto riguarda le OdV è stato precisato che ai fini del riconoscimento dell’esenzione fiscale, non è più possibile riferirsi all’iscrizione nei registri previsti dalla L. 266/1991, essendo subentrata l’iscrizione nella Sezione a) del RUNTS ai fini del mantenimento o dell’acquisizione della qualifica di organizzazione di volontariato. “Di qui – si legge nel comunicato - ne è derivata l’esigenza di un intervento normativo volto a prevedere il permanere dell’esenzione fiscale a beneficio sia delle ODV trasmigrate nella Sezione a) del RUNTS ed iscritte nella medesima Sezione a conclusione del procedimento amministrativo di consolidamento, sia delle ODV di nuova istituzione che non possono che essere iscritte alla medesima sezione del RUNTS”. In sostanza, “con le norme approvate si trova soluzione per le ODV – ex ONLUS di diritto in virtù di una normativa ormai abrogata – che rischiavano, con gravissimo danno, di perdere il beneficio”. Di conseguenza, le OdV sono esonerate dal pagamento dei relativi tributi in scadenza precedentemente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.