Lo ha precisato una sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, riportata e massimata sul portale della Giustizia tributaria.
Un ente sportivo che adotta il “tariffario” per i servizi offerti ha natura commerciale: lo ha affermato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria con la sentenza n. 1506/3 del 23 maggio 2023, riportata e massimata sul portale della Giustizia tributaria. Per i giudici calabresi, in particolare, tale circostanza prova chiaramente la gestione dell'attività associativa secondo una logica imprenditoriale, in quanto finalizzata ad offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile a seconda del servizio offerto. Nel caso di specie, infatti, il pagamento di quote o somme variabili in base alle prestazioni richieste dagli associati, in virtù di un rapporto sinallagmatico tra l'ente e il socio, qualifica l'associazione sportiva come avente natura commerciale e, pertanto, soggetta all'applicazione del regime fiscale ordinario ex art. 80 del Tuir, in luogo di quello previsto dalla L. 398/1991 per gli enti sportivi non commerciali. Il testo della pronuncia è disponibile al presente link.